La Cassazione assolve Berlusconi. Una breve disamina del reato di concussione
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La Cassazione assolve Berlusconi. Una breve disamina del reato di concussione

E’  noto che il 10 di marzo la Corte di Cassazione ha assolto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dalle accuse di “concussione per induzione“ e di “prostituzione minorile”.

Esaminiamo il primo reato, la cui evoluzione ha determinato l’assoluzione in appello – 18 luglio 2014 – e la sua conferma in Cassazione. La concussione  rientra nella macroarea dei reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali.

Prima della Legge Severino il reato era discplinato all’articolo 317 del codice penaleche recitava:  “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con..”.

In sostanza il  reato comprendeva due fattispecie: la “costrizione” mediante violenza o minaccia come mezzi di pressione  e l’ “induzione”, ossia inganni, menzogne, esortazioni o consigli che spingevano la vittima ad adottare una condotta non voluta, determinata anche da un sentimento di  soggezione verso  il pubblico funzionario.

Le statistiche mostrano che la fattispecie più comune era  l’”induzione”, poichè le  violenze o minacce dirette sono meno efficaci nell’ ottenimento di vantaggi indebiti e inoltre è più difficile accertare in sede processuale l’inganno o la menzogna.

La previsione del reato di concussione voleva tutelare sia il bene pubblico del buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione che il bene privato della libertà di autodeterminazione. Si tratta di una tipologia di reato quasi esclusivamente italiana, visto che nella maggior parte degli ordinamenti stranieri fattispecie simili rientrano nell’estorsione aggravata. Il motivo va ricondotto all’intento del legislatore italiano di limitare i fenomeni di corruzione nei rapporti interni ed esterni della Pubblica Amministrazione.

Con la legge 6 novembre 2012 n.190, meglio nota come “Legge Severino” o “Legge anticorruzione”, le due fattispecie in cui si articola la concussione, prima previste all’art. 317 del codice,  vengono disciplinate in due articoli differenti.

La concussione costrittiva, con violenza o minaccia, resta all’articolo 317 ; quella induttiva, con menzogne, esortazioni, inganni o consigli, è ora prevista all’articolo 319 quater. Anche le pene vengono modificate: per la meno comune concussione per costrizione resta una pena che va dai 6 ai 12 anni; per la più diffusa concussione per induzione è prevista una pena che va dai 3 agli 8 anni. Ulteriore novità: nella concussione per induzione non viene punito solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, ma anche anche colui che è stato indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, con una pena fino ai 3 anni.

La  riforma ha generato una serie di dubbi, tra i giudici, sulla natura e i limiti delle figure di reato appena accennate e ormai disciplinate separatamente. Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con  sentenza  n. 12.228 del  marzo 2014, chiarendo che affinchè si configuri il reato di concussione per costrizione è necessario che si agisca ponendo in essere una violenza o una minaccia tali da limitare fortemente la libertà di autodeterminazione della vittima,  mentre in ordine alla concussione per induzione sono necessarie suggestioni, inganni e pressioni anche allusive o velate, che prospettino all’indotto un ingiusto vantaggio, lasciandogli un più ampio margine decisionale e di corresponsabilità (da qui anche la sua punibilità).

In conclusione, è alla luce della recente riforma normativa e dei nuovi orientamenti interpretativi che la Suprema Corte ha assolto Silvio Berlusconi, con una sentenza che farà certo discutere e di cui si attendono le motivazioni.