Violazione degli obblighi di assistenza familiare
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Carissimi lettori, questo fine settimana torniamo a parlare di tematiche legate alla famiglia. Infatti discuteremo della “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, un tema del quale si sente parlare spesso ma che non molti conoscono nella sua effettiva portata.

Intanto, a dispetto di quello che si può pensare, la violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato… Ebbene si, il suddetto istituto è disciplinato nel Codice Penale tra i cosiddetti delitti contro la famiglia all’art. 570, che recita testualmente:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032…” e così via.

Secondo il testo dell’articolo commette questo reato colui che gestisce male o sperpera i beni di figli minori o del coniuge, oppure colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro, ai suoi ascendenti –  padre e madre – e al coniuge, purché questo non sia legalmente separato per sua colpa.

Questa norma, dapprima posta a tutela dell’unità familiare in toto, è oggi più sottesa alla tutela del singolo appartenente alla famiglia; essa intende sanzionare chi non adempie a quei doveri di assistenza familiare, intrinsecamente connessi con lo status di coniuge e/o genitore.

Nella maggior parte dei casi questo articolo viene applicato quando non si osservano gli obblighi di natura economica (come le obbligazioni alimentari, meglio note come “alimenti”).

  1. Chi sono i soggetti che potrebbero commettere questo reato?

Questa risposta è abbastanza semplice: tutti coloro che non adempiono agli obblighi di assistenza familiare derivanti dal vincolo matrimoniale o dal rapporto di parentela.

  1. Cosa si intende per abbandono del domicilio domestico?

Si verifica quando qualcuno si allontana dalla casa familiare senza un giustificato motivo e con il proposito di non farvi più ritorno. Ovviamente all’allontanamento dal domicilio domestico deve seguire anche un’inottemperanza ai doveri di cura verso i figli e/o di assistenza verso il coniuge. Perciò, se uno dei due coniugi decide di lasciare il tetto coniugale perché la convivenza con l’altro è diventata intollerabile, ma continua ad adempiere ai suoi doveri morali e materiali, non commette il reato in esame.

  1. Cos’è l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza?

Questa condotta viene in essere quando chi è obbligato non corrisponde né i mezzi vitali di sussistenza (vitto, alloggio, cibo) né quelli accessori (vestiti, libri, mezzi di comunicazione).

In questi casi è necessario che i familiari si trovino in uno stato di bisogno tale da non consentire loro di provvedere al soddisfacimento di bisogni vitali e complementari.

Ecco, questo è quanto viene regolato, in linea generale, dal diritto. In situazioni come queste, tutte o quasi abbastanza complesse e, soprattutto, molto variegate – immaginate quante situazioni differenti si possono presentare al  giudice quando deve decidere in ordine a coppie in crisi o genitori che abdicano al loro ruolo verso i figli – non è mai semplice individuare la norma da applicare al caso concreto.

Un’ultima cosa prima di salutarci. Cosa succede se l’obbligato all’assistenza familiare non ha – o no ha più – la capacità economica per adempiere ai suoi doveri? In tal caso il reato non si configura, a patto che la sua situazione non sia meramente temporanea, che quindi perduri nel tempo e che non dipenda da cause imputabili all’obbligato stesso.