La responsabilità precontrattuale
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La responsabilità precontrattuale

Non sempre è facile la percezione delle nostre responsabilità contrattuali – rimarreste sorpresi nell’osservare quante volte le persone firmano qualcosa senza leggerne attentamente il contenuto -; il problema, a maggior ragione, si pone quando parliamo di quelle precontrattuali.

Anche le fasi precedenti la formazione del contratto possono determinare degli obblighi e dei vincoli di vario tipo. Ad esempio, il nostro Codice civile, all’articolo 1337, stabilisce che durante le trattative le parti debbono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Non sussiste alcun obbligo di concludere il contratto, ma le parti coinvolte devono avere un reale e sincero interesse al raggiungimento di un accordo.

Come appena detto, dunque, ci troviamo nell’area della responsabilità precontrattuale durante la fase delle trattative e dello scambio di proposte tra due o più parti. Si è totalmente liberi di addivenire o meno all’accordo, ma è necessario comportarsi con lealtàchiarezzatrasparenza ed avere un’effettiva volontà di raggiungere un’intesa. Ciò che viene visto negativamente dalla legge è, in sostanza, la mala fede, ovvero quel comportamento che ha determinato inutili lungaggini e magari anche spese, in assenza di un’effettiva volontà di concludere l’affare.

La tutela prevista dal Codice civile è, per un verso, quella stabilita dall’articolo 2043, che obbliga al risarcimento colui il quale, attraverso un comportamento doloso o colposo – ovvero con coscienza oppure a causa di negligenza – abbia cagionato un danno; per altro verso, quella stabilita dall’articolo 1337 dello stesso codice, che disciplina il comportamento secondo buona fede. 

Un ulteriore tutela specifica è normata all’articolo 1338 del Codice civile, che afferma che “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa subito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.

In altri termini le parti, durante una trattativa, hanno l’obbligo di comunicare e di accertare l’esistenza di eventuali cause di invalidità del futuro contratto. La responsabilità è riconducibile non solo in capo a colui che conosceva la causa d’invalidità, ma anche a colui che doveva conoscerla e non l’ha comunicata.

Ultimo aspetto, interessante dal lato pratico, è quello relativo al danno risarcibile. La giurisprudenza prevalente lo circoscrive al cosiddetto interesse negativo.

Esso comprende il danno emergente – ad esempio le spese sostenute nel corso delle trattative per viaggi, progettazione, compensi a tecnici, eventuali assunzioni, acquisti di attrezzature e così via – ed il lucro cessante – come la perdita dell’opportunità di poter stipulare con altri soggetti contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi -.

Spero che questi consigli vi possano risultate utili. A presto.