Vita condominiale, i limiti del quieto vivere
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Vita condominiale, i limiti del quieto vivere

Nel precedente articolo abbiamo accennato all’alto tasso di litigiosità che si riscontra nel nostro paese. Se questo è vero nella materia della responsabilità per colpa medica (ragione per cui il legislatore sta cercando di porvi rimedio attraverso misure preventive, come l’obbligo del tentativo di conciliazione), è anche vero nella materia dei rapporti condominiali.

Tra quote non pagate, posizioni inconciliabili alle riunioni e piccoli incidenti, le occasioni di conflitto non mancano, e diventa facile fare una chiamata al proprio avvocato per iniziare una causa. Spesso, anche la semplice attività rumorosa del vicino è sufficiente ad alimentare tensioni, che sfociano poi in un processo che può durare per anni.

Se, ad esempio, il condominio non è di recente costruzione, è possibile che muri divisori o infissi non siano in grado di contenere l’inquinamento acustico, dovuto magari al volume della tv, alla radio, a strumenti musicali, pc, o anche solo a conversazioni animate, che si svolgono magari  durante le ore del “risposo”.

Per non parlare  del caso in cui, per ovviare a carenze strutturali, si decide di effettuare nel proprio appartamento dei lavori di manutenzione o ristrutturazione. Come ci si deve comportare in questi casi?

Il principio fondamentale da tenere ben presente è che ciascuno può svolgere nella propria abitazione le attività che più desidera, con un importante limite: si deve evitare di violare il diritto alla tranquillità dei propri vicini. Nella terminologia giuridica i rumori sono definiti “immissioni rumorose” e vengono consentiti solo se non superano una certa soglia “di tollerabilità” indicata dalla legge.

Tale soglia muta in relazione alle caratteristiche di una zona ed agli usi di chi vi abita. La disposizione di legge da tenere presente è l’articolo 844 del Codice civile, che disciplina la quantità di immissioni di fumo, calore, esalazioni e rumori che si possono tollerare nello spazio tra due o più fondi.

La norma si applica anche alle immissioni rumorose che provengono da un appartamento prospiciente ad un altro, all’interno di un condominio.  A ciò si aggiunga che una consolidata giurisprudenza ha fissato, in linea generale, un livello di immissioni rumorose medie corrispondente ad una soglia di tollerabilità.

Si può arrivare fino a  3 decibel di notte e 5 decibel di giorno. Questo prevede  la legge in generale. E’ possibile tuttavia che un condominio scelga di adottare delle regole ancora più rigorose di quelle del Codice, che vengono elencate in un regolamento condominiale. Se nel  regolamento sono previsti limiti specifici per certe attività, o vengono indicate fasce orarie in cui non sono ammesse attività rumorose (ad esempio in uno stabile in cui abitano molte persone anziane che riposano il pomeriggio), non potranno essere adottati comportamenti in contrasto con il regolamento, anche se ammessi dal Codice civile.

E’ quindi necessario rispettare, in prima battuta, i  limiti previsti dal regolamento condominiale; solo nel caso in cui il regolamento non preveda disposizioni specifiche, si dovrà fare riferimento alla normativa generale vigente. Se per ipotesi  poi sorga la necessità di porre in essere dei lavori di ristrutturazione o manutenzione, consiglio di informare gli altri condomini nell’assemblea condominiale e concordare gli orari di lavoro degli operai.