In che cosa consiste la notificazione di un atto?
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In che cosa consiste la notificazione di un atto?

Probabilmente vi è capitato di ricevere a casa una busta di colore verde con la cartolina di ricevimento  compilata dal postino che vi consegnerà la busta. In tal caso vi trovate di fronte ad un procedimento di notifica di un atto a norma dell’art. 140 c.p.c.(ovvero quando il notificatore di un atto giudiziario non ha trovato nessuno a casa e ha depositato l’atto in Comune o alla posta).

Potrebbe trattarsi di una citazione in tribunale oppure di una semplice multa perché siete passati senza accorgervene in un varco chiuso di ZTL.

In tali casi, per sapere cosa ci è stato notificato, è necessario recarsi in Comune o alla posta (se l’atto è stato notificato a mezzo del servizio postale) e ritirare l’atto.

Cosa si intende per notificazione? Il termine viene dal latino: notum facere vuol dire “rendere noto”, e difatti la notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l’esistenza ed il contenuto di un documento o di un  atto.

Le modalità con le quali il procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.

La sua disciplina è contenuta nel Codice di procedura civile agli articoli 137 e seguentied è un onere giuridico (non un obbligo), ovvero è elemento imprescindibile se si vuole far valere una pretesa.

La notifica può riguardare persone fisiche e persone giuridiche ed è eseguita, nella prassi, dagli Ufficiali Giudiziari, anche se con la legge 53/1994 ne è stata estesa la facoltà anche agli avvocati abilitati dal proprio consiglio dell’ordine, in materia civile, amministrativa e tributaria. Davanti ad procedimento di notifica svoltosi regolarmente si presume che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario.

La notifica classica avviene mediante la consegna di una copia dell’atto (conforme all’originale) nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”, disciplinata all’art. 138 del codice. In questo caso, l’ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l’atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto.

La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l’ufficiale giudiziario lo trovi (perfino per strada, in quella che è descritta come notifica in spazio aperto), all’interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l’ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l’atto si considererà regolarmente notificato.

All’art. 139 abbiamo poi la notifica nella residenza, dimora o domicilio. Questa si effettua se non è stata possibile la notifica ex art. 138 e consiste nella notificazione fatta nel luogo di residenza del destinatario (per esempio nella sua casa d’abitazione),oppure dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Qualora il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casaall’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o  palesemente incapace.

Qualora manchino anche queste persone, l’atto verrà consegnato al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Se dovesse mancare persino il portiere è possibile la consegna a un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto. In questi ultimi casi il portiere o il vicino debbono sottoscrivere una ricevuta.

Quando poi non è noto il comune italiano di residenza, la notificazione si farà nel comune di dimora e se anche questo è sconosciuto si procederà con quello di domicilio.

Potrebbe anche capitare che mediante questi mezzi non si riesca a perfezionare la notificazione. In tal caso abbiamo una norma di chiusura, l’art. 140 di cui abbiamo parlato all’inizio, che disciplina l’irreperibilità o il rifiuto di ricevere copia della notificazione.

In questo caso, in seguito all’impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dagli articoli 138 e 139, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Negli articoli seguenti al 140 sono indicate alcune notifiche specifiche; segnaliamo per completezza  quella disciplinata all’art. 145, ovvero la notificazione alle persone giuridiche, che si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Per chiudere, va detto che tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vanno infine annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che si chiama “relata di notifica” o “relazione di notifica”.

Quest’ultimo è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in relazione al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).