Cos’è il mobbing e come opera sul luogo di lavoro?
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Cos’è il mobbing e come opera sul luogo di lavoro?

Il termine, come potete ben immaginare, viene dall’inglese: “to mob” significa assalire o molestare e individua una situazione in cui uno o più soggetti vengono osteggiati da altri. L’operazione avviene attraverso una serie di comportamenti diretti (violenze fisiche o insulti verbali) o indiretti (spesso di natura psicologica come l’emarginazione, le maldicenze, le sottili umiliazioni) che determinano l’insorgere in uno o più individui di una situazione si stress tale da arrecare danni di natura biologica o esistenziale.

Forme di mobbing operano ad ogni livello del sistema sociale ( ad esempio nella scuola o nell’esercito) e, ciò che a noi più interessa, in ambito lavorativo. Nello specifico, si può intendere il mobbing come una pratica persecutoria o violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o da colleghi (detti mobber) nei confronti di un lavoratore (il mobbizzato), per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dal contesto lavorativo.

Il mobbing si definisce “verticale” quando è posto in essere dal datore di lavoro per indurre un lavoratore ad andarsene, evitando problemi di natura sindacale. Quello “orizzontale” vede agire uno o più colleghi per ragioni di invidia, carriera o di altra natura. Esistono ancora i “side mobbers”: sono tutti coloro che non sono direttamente responsabili del mobbing ma, indifferenti, assumono il ruolo di spettatori silenti del dramma che si sta svolgendo in azienda. Il mobbing può essere anche “ascendente”: in tal caso sono i lavoratori ad osteggiare i loro capi. Questo tipo di condotta si verifica quando i dipendenti si coalizzano contro il datore di lavoro o i superiori gerarchici, con comportamenti indisciplinati non sorretti da adeguate motivazioni, da cui scaturiscono danni, economici e non, all’azienda.

Riassumendo, sono tre gli elementi che contraddistinguono il mobbing:

  1. Due soggetti: una parte attiva (mobber) e una passiva (mobbizzato);
  2. Un attività vessatoria continuativa e duratura;
  3. Uno scopo: isolare e sottoporre a stress una persona in modo da farla andar via dal posto di lavoro.

Con quali condotte può venire in essere il mobbing sul posto di lavoro? Certamente con le aggressioni; rimproveri verbali frequenti e ingiustificati; qualsiasi forma di umiliazione; le offese, i pettegolezzi e le critiche (sia al modo di lavorare, sia alla persona); gli ossessivi controlli medico-fiscali durante le assenze; l’ingiustificato diniego di ferie e permessi; il demansionamento o la dequalificazione; il sovraccarico di lavoro; la revoca ingiustificata di benefit aziendali; l’isolamento del lavoratore; le sanzioni disciplinari ripetute e non necessarie; le molestie sessuali.

Va detto che alcune di queste condotte, soprattutto quelle più gravi, vengono già punite come illeciti di natura civile o penale. In linea generale, aggiungiamo che il mobbing si realizza attraverso tanti micro-comportamenti che, sommati assieme, generano una situazione di disagio fisico e mentale tale da peggiorare in maniera rilevante la salute psico-fisica della vittima.

Il mobbing è disciplinato da una serie di norme contenute nel Codice civile, nel Codice penale e in alcune leggi speciali e non da una specifica normativa ad hoc.

Nel  diritto civile osserviamo una tutela contrattuale, che obbliga il datore di lavoro a predisporre tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori. Egli non può adottare condotte vessatorie e in più deve vigilare affinché altri non ne compiano. Ancora, anche il demansionamento e la dequalificazione vengono sanzionate. Il dipendente che viene assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto può chiedere al giudice di dichiarare la nullità dell’atto e una reintegrazione nelle mansioni precedenti o in altre equivalenti.

Se parliamo di tutela extracontrattuale, la legge protegge il lavoratore dai danni ingiusti subiti per colpa o dolo del datore di lavoro o dei colleghi. Il lavoratore può ricorrere ad entrambe le tutele: sia quella contrattuale che quella extracontrattuale. Il risarcimento può consistere in un danno patrimoniale, biologico e morale.

Infine, la tutela penale riguarda casi particolarmente gravi in cui le condotte già ricordate culminino in reati come l’ingiuria, la diffamazione, la violenza privata, le lesioni personali o le molestie sessuali.

Va detto che l’onere probatorio spetta alla vittima di mobbing ed è spesso difficile, sia quando si deve provare il danno (una lesione alla salute psichica può manifestarsi solo dopo tanto tempo) sia la condotta (i testimoni, ad esempio, potrebbero rifiutarsi di parlare perché temono ritorsioni del mobber).

Insomma, il mobbing è complesso, ha diverse sfumature ed è purtroppo molto comune negli ambienti di lavoro. E’ importante sapere in che cosa consiste e come ci si deve comportare quando se ne è vittima.