Vizi della cosa venduta: alcuni consigli su come tutelarsi
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Vizi della cosa venduta: alcuni consigli su come tutelarsi

Cari amici, nell’appuntamento di oggi ho deciso di parlare dei vizi della cosa venduta e di come bisogna comportarsi in certe situazioni.

Ognuno di noi, chi per mestiere, per necessità, o per piacere, acquista e vende ogni giorno dei beni di diversa natura. Finché ciò che compriamo rispecchia le caratteristiche funzionali o estetiche che ci aspettiamo, allora nessun problema. Ma cosa può succedere se, dopo l’acquisto, ci accorgiamo che l’auto dei nostri sogni o il frigo che desideravamo presentano dei difetti che ne compromettono l’utilizzo?

Per prima cosa è importante dire che il combinato disposto degli articoli 1476 c.c. e 1490 c.c. prevede che il venditore ha l’obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Per essere giuridicamente rilevanti, è necessario che i vizi non siano di lieve entità, ma consistano in gravi imperfezioni materiali che incidono sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa, dipendenti da anomalie del processo di fabbricazionedi produzione o anche di conservazione.

Qualora l’acquirente, dunque, si trovi dinanzi ad un vizio di gravità tale da rendere un bene inidoneo all’uso o da diminuirne il valore, deve denunciare il vizio al venditoreentro otto giorni dalla scoperta (art.1495 c.c.).

Il momento utile per la decorrenza degli otto giorni cambia a seconda che i vizi siano apparenti (ossia immediatamente visibili all’acquirente) oppure occulti (non immediatamente percepibili dall’acquirente). Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, stabilendo che in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c., si deve distinguere tra vizi apparenti e occulti. Per i primi il termine decorre dal giorno in cui è stata consegnata la cosa, mentre per i secondi dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Sent. 5732/2011).

Come già ricordato, per far valere la garanzia prevista dal Codice civile in materia di compravendita, è necessario che il bene acquistato sia affetto da un vizio di gravità tale da diminuirne considerevolmente il valore economico e/o da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato. Non rilevano, dunque, tutte quelle imperfezioni che non causano alcuna di queste conseguenze.

Se infine l’acquirente si trova ad avere un bene affetto da gravi difformità e non rispetta il termine di otto giorni per la denuncia, vedrà decadere il suo diritto alla garanzia. State bene attenti perché una volta decorso questo lasso di tempo senza aver agito perderete ogni possibilità di far sostituire il bene acquistato e difettoso, anche se avete ragione.