Che scopo ha la costituzione di parte civile nel processo penale?
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Che scopo ha la costituzione di parte civile nel processo penale?

La parte civile è il soggetto titolare di una pretesa risarcitoria derivante dal compimento di un reato. Infatti il reato può provocare la lesione di un interesse di tipo economico (danno patrimoniale) o anche non economico (danno non patrimoniale). La legge tutela la persona danneggiata dal reato e gli consente di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il nostro sistema giuridico consente alla stessa di scegliere due strade:

a) può agire davanti ad un giudice civile;

b) può agire direttamente in sede penale, costituendosi appunto parte civile nello stesso procedimento penale in cui si accerta la responsabilità dell’imputato, presunto autore del rato da cui deriva il danno, per ottenere in questa sede il risarcimento del danno subito.

La costituzione di parte civile avviene mediante una dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede, oppure mediante la presentazione della stessa direttamente in udienza.

Essa deve contenere alcuni requisiti previsti dall’articolo 78 del Codice di procedura penale, ossia:

  1. le generalità della persona fisica o la denominazione della persona giuridica;
  2. le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile attraverso la costituzione di parte civile;
  3. nome e cognome del difensore con indicazione della procura;
  4. esposizione delle ragioni su cui si fonda la richiesta;
  5. firma del difensore.

Ora, se la persona che ha subito un danno dalla commissione di un reato ha agito davanti ad un giudice civile prima dell’inizio del processo penale, ha una duplice possibilità:

a) può decidere di trasferire l’azione in sede penale costituendosi parte civile purchè il giudice civile non abbia ancora pronunciato la sentenza e sempre che non siano già scaduti i termini per la costituzione di parte civile nel processo penale in corso ( va fatta infatti all’udienza preliminare o, al massimo, nell’ambito degli atti introduttivi al dibattimento);

b) in alternativa può decidere di proseguire il giudizio in sede civile: in tal caso, gli esiti del processo penale non produrranno alcun effetto in quello civile.

Se invece il danneggiato dal reato si è costituito parte civile nel processo penale e, dopo, cambiando idea, si rivolge invece ad un giudice civile, il processo civile resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale.

L’imputato ed il pubblico ministero possono chiedere che la parte civile sia esclusa dal processo in corso, purchè indichino le ragioni giustificative della richiesta. Sulla stessa il giudice decide senza ritardo emanando un’ordinanza.

Diversa dall’esclusione è la revoca della costituzione di parte civile, che può essere “espressa“, laddove sia disposta personalmente dall’interessato; oppure “tacita“, laddove sia desumibile dalla mancata presentazione al giudice delle proprie conclusioni o dalla successiva proposizione dell’azione davanti al giudice civile.