Colpevolezza e imputabilità: l’infermità di mente
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Colpevolezza e imputabilità: l’infermità di mente

Nel diritto penale l’imputabilità è il requisito di cui si avvale l’ordinamento giuridico per esprimere disapprovazione verso un comportamento illecito.
L’articolo 85 c.2 del c.p. stabilisce che è imputabile chi è capace di intendere e di volere. La capacità di intendere individua l’attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, con la piena comprensione dei propri comportamenti e delle ripercussioni, sia morali che giuridiche, che essi possono avere.

La capacità di volere esprime l’idoneità al controllo dei propri impulsi ad agire e presuppone, dunque, una libera facoltà di scelta tra motivi antagonistici. In sostanza, il soggetto non soccombe in modo passivo agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, riuscendo, invece, ad esercitare poteri inibitori e di controllo che gli consentono di compiere delle scelte consapevoli tra alternative concorrenti.

L’infermità di mente esclude l’imputabilità.

L’art 88 del c.p. stabilisce che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”.

L’ art. 85 del c.p. al c.1 stabilisce poi che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”.

Questo significa che non è colpevole e, di conseguenza, punibile il soggetto che sia incapace di intendere e di volere al momento del compimento dell’illecito, pur integrando il suo comportamento una fattispecie di reato.

Non è sufficiente, per ritenere un individuo non colpevole, accertare la presenza di una malattia mentale, ma è necessario verificare che la malattia sia suscettibile di compromettere, e in quale misura, la capacità di intendere e di volere.

Si pongono poi problemi interpretativi relativi al concetto di malattia mentale e di infermità. Bisogna innanzitutto capire se il termine infermità citato nell’art. 88 sia equivalente al termine malattia.

L’infermità, nel suo significato letterale, esprime un concetto ampio, abbracciando anche disturbi psichici di natura non patologica. La ratio sottesa alle norme sull’imputabilità si basa sul fatto che la condizione dell’individuo abbia effettivamente compromesso la capacità di intendere e di volere a prescindere dalla sua riferibilità ad una malattia elencata nei trattati di medicina.

La giurisprudenza attribuisce rilevanza anche alle psicopatie, cioè le disarmonie della personalità che possono bloccare le controspinte inibitorie del soggetto impedendogli di rispondere in maniera critica agli stimoli esterni.
L’inclusione delle psicopatie nel concetto di infermità, purché di grave entità e tali da compromettere la capacità di intendere e di volere, sembra essere coerente con la ratio delle norme sull’ imputabilità, in nome del rispetto del principio di colpevolezza.

L’art 90 c.p. disciplina gli stati emotivi e passionali i quali “non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. La rilevanza scusante degli stessi può essere ammessa solo nel caso in cui essi dipendano da una vera e propria infermità di mente.

Va inoltre precisato che l’infermità cui si riferisce l’art. 88 c.p. può avere origine anche da una malattia fisica, sia pure a carattere transitorio (ad es. delirio dovuto ad uno stato febbrile).

Il vizio di mente può avere poi diversi gradi: vizio totale e vizio parziale.

Il vizio di mente è totale se l’infermità del soggetto è tale, al momento del fatto illecito, da escludere completamente la capacità di intendere e di volere. Questo anche in caso di infermità transitoria.

Il vizio di mente è parziale se implica una diminuzione della capacità di intendere e di volere; in questi casi secondo l’art. 89 c.p. colui che “nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.

Quindi in caso di vizio totale di mente il soggetto non è imputabile, mentre in caso di vizio parziale egli sarà imputabile ma la pena sarà diminuita.[1]

 

[1] Per approfondimenti cfr. Fiandaca G, Musco E, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2014.