Reati sessuali. Punibile la corruzione di minorenne anche se in modalità telematica.
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Reati sessuali. Punibile la corruzione di minorenne anche se in modalità telematica.

La Corte d’appello aveva condannato l’imputato per il reato di corruzione di minorenne, per aver inviato ad una ragazzina, minore degli anni 14, video pornografici sulla sua utenza cellulare, inducendola a compiere atti sessuali, inviando sulla utenza cellulare le relative immagini. La Corte di Cassazione, con sentenza 11 maggio 2020, n. 14210 – respingendo la tesi difensiva, secondo cui non era configurabile il “subire atti sessuali” essendo mancato qualsiasi contatto tra i due- ha invece affermato che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica integrano comunque il reato di cui all’art. 609 quinquies, co. 2, c.p., che punisce la corruzione di minorenne, poichè il far assistere un minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica.

E’ opportuno ricordare che  il reato di «corruzione di minorenne» viene punito con la reclusione da uno a cinque anni, e contempla la condotta di chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, oppure chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata: a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è infine aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

Il bene giuridico tutelato dal delitto in esame consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri. Infine, va sottolineato che la tutela penale viene rafforzata introducendo la procedibilità d’ufficio.

Fatte queste premesse, nel caso affrontato, la Corte di appello disponeva la sospensione condizionale della pena e la non menzione nonché le pene accessorie di legge, confermando la condanna inflitta ad un imputato per aver inviato ad una ragazzina, minore degli anni 14, video pornografici sulla sua utenza cellulare, inducendola a compiere atti sessuali e in particolare a ritrarsi nuda e a compiere atti di masturbazione, inviando sulla propria utenza cellulare le relative immagini; con le aggravanti di aver commesso il fatto abusando delle funzioni di incaricato di pubblico servizio ed in violazione dei doveri connessi all’esercizio della sua funzione di conducente del bussino scolastico che conduce i bambini presso i vari istituti scolastici del circondario, pertanto su una minore affidata per ragioni di vigilanza e cura.

La Cassazione, come anticipato, non ha accolto la tesi difensiva, ed ha invece confermato la correttezza della sentenza di condanna, evidenziando come ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l’esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra), in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale.

Per la configurazione del reato, oltre all’esibizione diretta, deve ritenersi comportamento rientrante nella norma anche l’esibizione sui social (nel caso WhatsApp), fattispecie in cui la Corte non ha riconosciuto la circostanza attenuante in favore dell’imputato che, collegato via “webcam” con due bambine di 9 ed 11 anni, si era denudato e masturbato, ed aveva indotto le minori a fare altrettanto.

Da qui, in definitiva, il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di condanna.