Successione nel tempo di leggi penali. Si applica la più favorevole.
600
post-template-default,single,single-post,postid-600,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
Successione nel tempo di leggi penali. Si applica la più favorevole.

Successione nel tempo di leggi penali. Si applica la più favorevole.

Il 4° comma dell’articolo 2 del codice penale stabilisce che <<Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile>>.

La disposizione introduce il principio della retroattività della norma più favorevole al reo. Esso presuppone che ci si trovi di fronte ad un’autentica ipotesi di successione di reati. Facciamo un esempio. Si pensi al reato di pascolo abusivo divenuto punibile soltanto a querela di parte: non saranno dunque più punibili i fatti di pascolo abusivo commessi prima dell’entrata in vigore della norma che ritiene punibile questo reato solo in presenza di una querela, posto che anche l’introduzione di una condizione di procedibilità (querela) modifica in senso più favorevole al reo il regime penale.

Più in generale, per stabilire quando ci si trovi di fronte ad una disposizione più favorevole, occorre operare un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova. E’ da precisare che tale raffronto va effettuato in concreto. Per esempio, se la vecchia legge prevede una pena massima più elevata ed una pena minima più ridotta e la nuova, al contrario, introduce una pena massima più mite ed una pena minima più rigorosa, applicheremo la prima legge o la successiva, a seconda, rispettivamente, che il giudice intenda applicare al caso concreto la pena minima o massima. O ancora, se la nuova legge diminuisce il massimo della pena ma aggiunge una misura di sicurezza, si dovrà applicare la legge precedente perché il cumulo delle sanzioni comporta un trattamento sanzionatorio nel complesso più sfavorevole, e così via.

Il 3° comma dello stesso articolo 2 del codice penale ha previsto l’ipotesi della modifica nel tempo del trattamento sanzionatorio intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando cioè diventa definitiva. Per esso, <<Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria>>. Se è vero, dunque, che il fatto continua a rimanere penalmente illecito, è anche vero che la modifica rilevante del trattamento sanzionatorio non può rimanere priva di effetti anche dopo il giudicato. Nel momento dell’applicazione del trattamento sanzionatorio è giocoforza prendere atto che la pena pecuniaria va applicata anche ai fatti commessi prima. Insomma: si tratta di rispettare sino in fondo, anche nella fase esecutiva della condanna, la nuova valutazione dell’ordinamento, procedendo alla conversione della vecchia pena detentiva nella nuova pena pecuniaria.

Ma cosa accade se la pena detentiva divenuta definitiva risulta di quantità superiore al nuovo massimo di pena pecuniaria? La soluzione più equilibrata sarebbe quella che converte la pena detentiva nel massimo della nuova pena pecuniaria: anche qui si tratta di orientare la soluzione del problema alla nuova valutazione effettuata dall’ordinamento con la modifica del trattamento sanzionatorio astratto della fattispecie criminosa.

Attilio Pinna