L’incidente probatorio
605
post-template-default,single,single-post,postid-605,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
L'incidente probatorio

L’incidente probatorio

 La sede naturale per l’assunzione delle prove è il dibattimento. Non sempre, però, è possibile attendere il processo per raccogliere le prove. Basti pensare, ad esempio, ad un testimone importante per la difesa o l’accusa che sia affetto da una grave malattia che ne metta in pericolo la vita.; o, ancora, ad un collaboratore di giustizia che venga sottoposto dalla criminalità organizzata a minacce. In entrambi i casi, vi è il rischio che la prova non possa essere assunta in dibattimento o, come nel secondo caso, che la stessa non sia più genuina e sincera.

Il legislatore ha dato la possibilità ai soggetti interessati di chiedere un’assunzione anticipata della prova, in modo da poterla utilizzare per il futuro dibattimento. Ed infatti, avvenuta la richiesta del P.M. ovvero della persona sottoposta alle indagini e sussistendone i presupposti, il giudice celebrerà una apposita udienza, con le formalità del dibattimento e secondo le regole in materia di contraddittorio, finalizzata all’assunzione della prova specifica. La prova così raccolta, in presenza dei soggetti interessati, sarà pienamente utilizzabile in dibattimento ai fini della decisione.

L’articolo 392 del codice enuncia i casi in cui si fa luogo all’incidente probatorio, facendo riferimento ai singoli mezzi di prova che possono essere assunti in tale sede.

Alcuni casi tassativi, ad esempio, sono i seguenti:

a) assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità grave o altro grave impedimento;

b) assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;

c) esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) esame di una persona sottoposta a procedimento connesso o collegato.

La richiesta di incidente probatorio può essere avanzata dal P.M. e dalla persona sottoposta alle indagini; la persona offesa può sollecitare il P.M. ad avanzare detta richiesta. L’incidente probatorio può essere domandato sia nella fase delle indagini preliminari, prima della loro scadenza, sia nel corso dell’udienza preliminare.

La richiesta deve indicare, a pena di inammissibilità:

a) la prova da assumere (ad es. testimonianza), i fatti che ne costituiscono l’oggetto (ad es. le circostanze su cui il testimone dovrebbe deporre), le ragioni della sua rilevanza nel futuro dibattimento (ad es. perchè la testimonianza costituisce prova della responsabilità dell’imputato);

b) le persone nei cui confronti si procede per i fatti oggetto della prova. Ed infatti, l’incidente probatorio avrà valore probatorio soltanto nei confronti dei soggetti che hanno avuto avviso dell’atto e sono stati messi in grado di partecipare all’assunzione del mezzo di prova in udienza;

c) le circostanze che condizionano l’ammissibilità dell’incidente probatorio e rendono la prova non rinviabile (ad es. sottoposizione a minaccia del testimone);

d) se la richiesta è formulata dal P.M., questi deve indicare quali sono i difensori degli indagati ed il nominativo delle persone offese e degli eventuali difensori (il P.M. è l’unico soggetto a disporre di tali informazioni in quanto ha a disposizione gli atti del procedimento).

Si deve osservare che la scelta di richiedere l’incidente probatorio potrebbe essere giustificata da mere ragioni strategiche; dunque, non già e non soltanto per la necessità di assumere anticipatamente la prova, bensì anche per l’intento di ottenere dalla esecuzione dell’incidente probatorio maggiori informazioni sulle indagini in corso. Laddove l’esecuzione anticipata del mezzo di prova possa pregiudicare uno o più atti dell’indagine preliminare, il P.M., quale dominus delle indagini, può chiedere al giudice il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Si pensi, ad esempio, all’incidente probatorio richiesto dalla persona indagata per l’esame di un collaboratore di giustizia, il quale stia rendendo dichiarazioni su fatti e persone per le quali sono in corso investigazioni di riscontro, con intercettazioni telefoniche, con prospettive di perquisizioni, sequestri e di adozione di misure cautelari personali. In un simile scenario, l’espletamento dell’incidente probatorio potrebbe effettivamente comportare una scoperta anticipata delle indagini in corso, con pregiudizio per la segretezza e l’efficacia delle stesse.

Il giudice, a questo punto, fermo restando il potere di respingere o dichiarare la inammissibilità dell’incidente probatorio, se intende invece accoglierla deve emettere una ordinanza con la quale può rigettare il differimento richiesto; ovvero può accogliere la richiesta, fissando l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine indicati dal P.M..

Una volta che il giudice decida sulla richiesta di incidente probatorio e la accolga, deve stabilire l’oggetto della prova (ad es., testimonianza su determinati fatti e soggetti) nei limiti della richiesta e delle deduzioni, le persone interessate all’assunzione della prova (ad esempio, gli indagati e le persone offese individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni) e fissare la data dell’udienza in camera di consiglio, non oltre dieci giorni dall’ordinanza.

L’udienza, pur svolgendosi in camera di consiglio ( in assenza di pubblico), deve essere svolta con le formalità previste per il dibattimento quanto all’assunzione della prova. E’ dunque necessaria la presenza del P.M., nonché quella del difensore dell’indagato; inoltre, ha la possibilità di partecipare anche l’eventuale difensore della persona offesa.

Infine, l’art. 403 del codice contiene la disciplina inerente la valenza delle prove assunte in incidente probatorio. In sostanza, nel successivo dibattimento l’utilizzabilità delle prove assunte in incidente probatorio si estende ai soli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione. Ad esempio, se nel corso di un esame testimoniale assunto in incidente probatorio vi sono dei riferimenti alla responsabilità di altra persona il cui difensore non sia stato avvisato e/o non abbia partecipato al contraddittorio, nei confronti di quest’ultima la prova non potrà essere utilizzata in dibattimento.