Gli elementi soggettivi del reato – la colpa
612
post-template-default,single,single-post,postid-612,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
Gli elementi soggettivi del reato – la colpa

Gli elementi soggettivi del reato – la colpa

Ai sensi dell’art. 43, comma 3, del codice penale, il delitto è “colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Al comma 2, inoltre, leggiamo che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”. La colpa può definirsi come assenza di volontà del fatto reato; come violazione di una regola cautelare scritta ( inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) oppure generica ( negligenza, imprudenza o imperizia), costituente causa dell’evento.

Il riconoscimento di un reato colposo postula, in sostanza, un addebito di negligenza mosso nei riguardi del soggetto per aver realizzato, non volutamente, un fatto di reato che sarebbe stato evitato mediante l’osservanza di quelle prescrizioni, esigibile dal medesimo soggetto.

Nel descrivere le regole cautelari la cui violazione rappresenta un elemento costitutivo della nozione di colpa, il codice penale rimanda alle fonti scritte ed a quelle non scritte, così distinguendo tra colpa specifica e colpa generica.

Le regole scritte, la cui violazione dà luogo a colpa specifica, sono le leggi, i regolamenti, gli ordini e le discipline. Si consideri che non sempre la violazione di una norma integra la colpa: deve trattarsi di regole di natura cautelare, fissate per prevenire determinate situazioni di pericolo, per cui vi sarà responsabilità colposa quando l’agente abbia realizzato l’evento che la norma mirava ad evitare.

Le regole non scritte, la cui violazione dà luogo a colpa generica, sono invece legate dal legislatore ai concetti di negligenza, ravvisabile in generale nella violazione di regole cautelari; imprudenza, data dall’insufficiente attenzione ( o dalla mancata astensione) di fronte a dinamiche ignote; imperizia, consistente nell’inosservanza di regole di natura tecnico-professionale.

Altra distinzione è quella tra colpa e colpa incosciente, colpa propria e colpa impropria. Ricorre una situazione di colpa cosciente nel caso in cui l’agente non intende realizzare il reato ma prevede come possibile che si verifichi l’evento. La previsione costituisce una circostanza aggravante del delitto colposo ai sensi dell’art. 61, n. 3 del codice penale. La colpa incosciente si ha, invece, quando l’agente agisce violando norme cautelari (generiche o specifiche) ma non prevede di causare un evento antigiuridico. Nell’ambito della colpa propria rientrano i casi in cui vi è la mancanza della volontà dell’evento. Si ha, invece, colpa impropria quando l’evento è voluto, ma si risponde di reato colposo in quanto il rimprovero legale è di averlo negligentemente causato.

Per ascrivere ad un soggetto un fatto di reato come colposo, occorre che l’osservanza del contenuto della norma violata fosse realmente rimproverabile, ossia esigibile dal soggetto in base al parametro dell’agente modello. In linea generale, la rimproverabilità del soggetto postula la prevedibilità ed evitabilità dell’evento: l’agente non può essere rimproverato per avere cagionato un risultato non prevedibile e non prevenibile.

E’ bene distinguere, infine, a questo proposito, tra colpa comune e colpa professionale. La colpa comune concerne attività lecite perché non vietate: il soggetto è obbligato ad astenersi dal tenere una determinata condotta pericolosa, atteso che in tali casi l’ordinamento giuridico non accetta che si sia corso un rischio. La colpa professionale, ascrivibile alla cosiddetta perizia, consiste nel superamento del rischio ammesso dalla collettività all’esito di una operazione di bilanciamento di costi e di benefici attinenti all’attività professionale:  il soggetto compie un’attività utile sul piano sociale, in quanto tale consentita dall’ordinamento ad onta della sua pericolosità, purchè non vengano violate regole cautelari.