Lo stato di necessità, causa che giustifica un reato.
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Lo stato di necessità, causa che giustifica un reato.

Lo stato di necessità è previsto dall’articolo 54 del codice penale, che stabilisce che non è punibile chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno alla persona, pericolo da lui non causato, né evitabile, purchè il fatto sia proporzionato al pericolo.

Il pericolo può essere causato da un comportamento umano o da forze naturali e deve avere ad oggetto un danno grave alla persona, che se in origine era circoscritto alla lesione della vita o della integrità fisica, oggi riguarda tutti i diritti personali, come per esempio la libertà sessuale, l’onore, la riservatezza e via dicendo. In particolare, è stato incluso tra i beni primari anche quello all’abitazione, e si legittima la temporanea occupazione abusiva di un bene immobile altrui in caso di urgenza, mentre viene esclusa la rilevanza dei beni patrimoniali. Il danno deve essere grave,  e viene valutato in base all’importanza del bene messo in pericolo e dalla sua intensità.

Più precisamente, la punibilità viene meno solo nel caso in cui la persona possa scongiurare un pericolo attraverso un comportamento, necessitato dunque, che danneggi un terzo. Circa il requisito della proporzionalità tra fatto messo in essere dalla persona e pericolo, occorrerà valutare la situazione facendo riferimento ai dettagli e alle circostanze del caso concreto.

Inoltre, la commissione del reato non verrà punita quando si è agito non solo per proteggere un proprio diritto, ma anche in soccorso di un terzo. Tuttavia, l’intervento di soccorso non viene giustificato indiscriminatamente, ma solo di fronte a rapporti relazionali particolarmente intensi tra il soccorritore e la persona che viene soccorsa, come per esempio nelle relazioni familiari. Occorre capire se l’intervento soccorritore possa ritenersi giustificato anche in assenza del consenso del terzo o addirittura in presenza del suo dissenso ( per esempio alimentazione forzata di detenuti in sciopero della fame): ebbene, su questo punto, sarà opportuno distinguere tra diritti disponibili e indisponibili, considerando irrilevante il dissenso del terzo solo nel secondo caso. La causa di giustificazione, per di più, non opera nei confronti di chi abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo in ragione di un’espressa previsione di legge, regolamento o contratto.

Da ultimo, nell’ipotesi in cui un soggetto commetta un reato sotto minaccia (costringimento psichico o coazione morale), del reato risponderà non l’autore materiale del reato ma chi ha posto in essere la minaccia, sempre che sussistano tutti gli altri estremi dello stato di necessità.

E’ interessante rilevare che mentre la generalità delle cause di giustificazione esclude anche la responsabilità civile dei soggetti agenti, lo stato di necessità determina l’insorgenza di una obbligazione indennitaria (determinata in via equitativa) che compensi almeno in parte il terzo dei danni subiti.

Lo stato di necessità, per concludere, va tenuto distinto dalla legittima difesa per diverse ragioni. In primo luogo, nello stato di necessità viene giustificata l’offesa di un terzo estraneo e non di un aggressore; in secondo luogo, vengono tutelati solo i diritti personali e non quelli patrimoniali; in terzo luogo, residua, come detto, un obbligo civile di equo indennizzo a carico del soggetto agente.

Attilio Pinna