Quali sono le differenze tra il delitto di calunnia e di autocalunnia?
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Quali sono le differenze tra il delitto di calunnia e di autocalunnia?

Il delitto di calunnia si configura quando taluno, anche se sotto falso nome o in forma anonima, denuncia o querela un’altra persona accusandola di aver commesso un reato, o ne simula a carico di lui le tracce, pur sapendola innocente.

Lo scopo della norma che prevede la calunnia è quello di evitare il pericolo che l’Amministrazione della Giustizia sia tratta in inganno e fuorviata ed inoltre il pericolo che venga leso l’onore, ed eventualmente la libertà personale del cittadino incolpevole.

Il reato che è oggetto dell’incolpazione deve essere imputato a persona innocente, e tale è colui che non ha commesso il fatto attribuitogli.

L’incolpazione può avvenire formalmente, è il caso della calunnia diretta o formale, quando l’attribuzione dell’illecito penale si attua mediante denuncia o querela; può anche avvenire informalmente, è il caso della calunnia indiretta o materiale (detta anche reale), quando l’incolpazione si pone in essere simulando a carico di taluno le tracce di un reato. Non si richiede, inoltre, che sia identificata nominativamente la persona incolpata, poiché è sufficiente che siano offerti all’Autorità elementi che ne consentano l’identificazione. L’incolpazione mediante simulazione di tracce di un reato nei modi più comuni avviene, per esempio, attraverso il posizionamento di oggetti indizianti presso il calunniato (per esempio nascondo nel terreno di un altro cose di proprietà di un terzo e dopo le faccio ritrovare dal preteso derubato provocando l’arresto del proprietario del terreno). Al contrario, non rientra nella calunnia la distruzione di un decisivo mezzo di prova della innocenza dell’incolpato. E’ questa purtroppo una lacuna della legge che dovrà essere colmata. Precisiamo anche che le modalità di incolpazione devono essere tali da rendere possibile l’apertura di un procedimento penale contro l’incolpato.

Il delitto è commesso (consumato) non appena la notizia del presunto reato viene portata a conoscenza dell’autorità. Il convincimento, nella mente del denunciante, che il denunciato sia , in effetti, colpevole, esclude il dolo. Il delitto di calunnia è anche escluso nell’ipotesi di denuncia di persona ritenuta per errore innocente dal denunciante, ma in realtà effettivamente colpevole.

L’autocalunnia invece si configura quando taluno, anche se con scritto anonimo o sotto falso nome, oppure mediante confessione all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri.

Lo scopo della norma è anche in questo caso quello di evitare che sia sviato o comunque ostacolata l’attività della Giustizia, per quanto l’autore possa essere mosso da scopi non immorali, e talvolta anche comprensibili, come, per esempio, l’intento di salvare un parente. E’ esclusa l’autocalunnia nell’ipotesi in cui l’autore abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.  In tal caso ricorre una speciale causa di giustificazione.

Attilio Pinna