Detenzione di sostanze stupefacenti
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Detenzione di sostanze stupefacenti

In caso di detenzione di sostanza stupefacente a fini di commercio illecito, è necessario esaminare l’effettivo rapporto tra accusato e sostanza al fine di ricavare l’effettiva capacità criminosa del soggetto e la sua pericolosità, il suo tipo di inserimento ed il suo ruolo in dinamiche delinquenziali e pervenire così, anche, alla quantificazione della pena.

Un’ipotesi che non dà luogo a un reato, e che dunque non si configura come illecito penale, ma soltanto come illecito amministrativo, è quella di effettiva ed esclusiva destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente. Ovvero, la condotta rimane illecita, ma solo sotto il profilo amministrativo. La condotta del detentore di stupefacente, destinato al proprio fabbisogno personale, (soprattutto in materia di cannabis) siccome destinata ad esaurirsi nella sua sfera intima, senza presentare alcun tipo di proiezioni all’esterno, non pare infatti connotata da profili di offensività penale.

Anche l’uso di gruppo può connotarsi come una forma specifica di detenzione non punibile, quando più persone acquistino insieme ed eventualmente detengano insieme un quantitativo di sostanze stupefacenti, che esse destinano a proprio esclusivo uso personale. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un comportamento che non è punito penalmente ma integra un illecito amministrativo.

Altro aspetto di particolare rilievo è quello che riguarda una differenza sanzionatoria in base alla detenzione di sostanze cosiddette “pesanti”, più grave, e quelle “leggere”, meno grave, fermo restando più in generale un fatto di lieve entità che si configura nell’ipotesi di una condotta penale che abbia un’offensività minima, deducibile sia dalla quantità e qualità della sostanza, sia da altri parametri come mezzi, modalità e circostanze dell’azione; più concretamente, ad esempio, la percentuale di principio attivo presente nella sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, o il suo stato di tossicodipendente, o le rudimentali modalità della attività.

Quanto all’uso non esclusivamente personale, per cui sono previste pene molto gravi, vi sono una serie di elementi che possono svolgere la funzione di aiuto per il giudice affinchè pervenga ad una valutazione sulla destinazione della sostanza stupefacente a terzi. Questi elementi sono alternativamente tra loro la quantità della droga, le modalità di presentazione della sostanza, avuto riguardo al peso complessivo o al confezionamento frazionato, oppure altre circostanze che caratterizzino l’azione da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Su questo punto, indici rivelatori della detenzione a scopo di cessione a terzi sono, per esempio, la circostanza che l’imputato fosse in compagnia di altre persone che gli stavano chiedendo sostanza stupefacente, la circostanza che, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, l’imputato avesse gettato l’involucro contenente della droga e invitato le altre persone  ad allontanarsi, la circostanza che la droga detenuta fosse già confezionata in dosi, la circostanza, infine, che l’imputato avesse con sè un coltello, strumentale alla preparazione delle dosi in quanto presentante tracce dello stupefacente.

Sono queste soluzioni di natura interpretativa che confermano che incombe all’accusa dimostrare la illiceità della detenzione. Tale compito diviene ancor più pressante laddove l’indagato o imputato fornisca elementi a propria discolpa, i quali attestino la finalità personale della condotta, con esclusione di una destinazione in favore di terzi dello stupefacente.

Attilio Pinna