La responsabilità oggettiva
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La responsabilità oggettiva

La legge determina i casi in cui un evento antigiuridico è posto altrimenti a carico dell’agente, pur in assenza di dolo, come conseguenza della sua azione od omissione. Questa ipotesi riguarda i casi di <<responsabilità oggettiva>>, vale a dire la circostanza in cui si fa luogo alla punizione del colpevole solo sulla base di un rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento dannoso o pericoloso tale da avere rilevanza penale.

La caratteristica di questo tipo di responsabilità consiste nell’attribuzione di un evento al soggetto indipendentemente dal concorso del dolo o della colpa. In pratica, l’agente è chiamato a rispondere delle conseguenze della sua azione anche se rispetto ad esse nessun rimprovero, neppure di semplice superficialità, gli può essere mosso, e dunque anche se sono state generate da un semplice caso fortuito.

In definitiva, la responsabilità oggettiva prescinde da ogni indagine circa l’atteggiamento psichico in relazione all’evento provocato, ma non trascura il nesso eziologico (il nesso causale) e la sfera di controllo del soggetto, dato che altrimenti su supererebbe il confine che la separa dalla responsabilità per fatto di terzi o per eventi al di fuori di qualsiasi potere di dominio dell’agente, non ponendosi così in contrasto con il principio della personalità della pena, ribadito dalla Costituzione.

Va tuttavia posto in rilievo che anche nei casi di responsabilità oggettiva è acquisito che l’azione od omissione debba essere riconducibile alla coscienza e volontà del soggetto, perchè anche questa specie di responsabilità rimane pur sempre di tipo personale. Ciò non esclude che appunto di responsabilità oggettiva si tratti, in quanto quella che si dice volontarietà dell’azione od omissione non esclude che nei confronti dell’evento dannoso o pericoloso possano mancare del tutto sia il dolo che la colpa.

La responsabilità oggettiva è oggetto di numerose critiche, direi ragionevoli, perché è il portato di concezioni giuridiche ormai superate, e più precisamente del principio medioevale per cui per il solo fatto di trovarsi in una condizione di illiceità si diviene responsabili anche per il caso fortuito. Essa si pone in contrasto con l’odierna coscienza giuridica, che reclama che non debba essere mai applicata nessuna pena senza colpa.

Un esempio tipico di responsabilità oggettiva riguarda i reati commessi col mezzo della stampa. Il codice penale infatti stabilisce che il direttore o il vice direttore responsabile, il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto (la norma è stata estesa anche alla stampa non periodica) il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, anche se diminuita.

La norma andrebbe interpretata in conformità alle tendenze evolutive del diritto. Pertanto dovremmo ritenere che il comportamento omissivo del direttore acquisti rilevanza se contrassegnato dalla colpa nelle sue varie declinazioni (imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi) se in connessione causale con l’avvenuta pubblicazione criminosa, da considerarsi quale evento del reato stesso. Quest’ultimo, quindi, non si potrà ritenere esistente quando al direttore non possa ascriversi una inosservanza di cautele doverose.

Attilio Pinna