Le cause di giustificazione: l’uso legittimo delle armi
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uso legittimo delle armi

Le cause di giustificazione: l’uso legittimo delle armi

Concludiamo la disanima delle cause di giustificazione trattando dell’uso legittimo delle armi, disciplinato dall’art. 53 c.p.

L’art. 53 c.p. al c.1 prevede che “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

Per ciò che riguarda le caratteristiche del soggetto beneficiario della scriminante, l’uso legittimo delle armi, quale causa di giustificazione, è valida solo per i soggetti che ricoprano la carica di pubblico ufficiale, ricomprendendo in questa categoria gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e i militari in servizio di Pubblica sicurezza. Inoltre, secondo parte della dottrina, l’uso dell’arma dovrà essere considerato solo al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio o di eliminare un ostacolo che si è frapposto tra il pubblico ufficiale e il dovere da adempiere, venendo quindi esclusi i casi in cui si agisce mossi da scopi quali, ad esempio, la vendetta.

Il c. 2 poi aggiunge “La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza”. Questo vale anche nel caso di soggetto privato, ma solo nei casi in cui la richiesta di intervenire sia avvenuta nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 652 c.p. e 380 c.p.p..

I casi in cui il ricorso alle armi è ritenuto legittimo sono due:

1) la necessità di respingere una violenza destinata sia al pubblico ufficiale, sia a cose e persone che esso ha il dovere di tutelare. La violenza dev’essere intesa nel senso di un comportamento violento in atto poiché al contrario verrebbe meno la necessità al ricorso della coazione fisica;

2) la necessità di vincere una resistenza all’Autorità, intesa come resistenza attiva e non passiva. Nel caso di quest’ultima si dovrà comunque valutare il rapporto di proporzione tra i mezzi di coazione utilizzati e la forma di resistenza e i beni in conflitto.

Il riferimento alla necessità infine implica che il ricorso all’uso delle armi dev’essere dettato dal non avere altra scelta. Il pubblico ufficiale deve cioè, prima di ricorrere alla coazione fisica, aver escluso qualunque altro mezzo per adempiere al proprio dovere e in ogni caso deve impiegare quello meno lesivo.

Infine l’ultimo comma dell’art. 53 c.p. prevede che “La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica” riferendosi alle ipotesi di uso legittimo delle armi previste dalla legislazione speciale quali i casi di repressione del contrabbando, espatrio clandestino, evasione dei detenuti ecc.