Le cause di giustificazione: il consenso dell’avente diritto
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Le cause di giustificazione: il consenso dell’avente diritto

Proseguiamo con la disanima delle cause di giustificazione, delle quali si è parlato nell’articolo precedente.
In questo affronteremo il consenso dell’avente diritto.
L’art. 50 del codice penale stabilisce: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. Ciò significa che lo Stato non tutela penalmente un interesse al quale lo stesso titolare rinuncia consentendone la lesione.
Elemento fondamentale, dunque, affinché un fatto, in astratto penalmente rilevante, in concreto non sia punibile, è il consenso dell’avente diritto; inteso come facoltà di agire concessa al destinatario, che non pone alcun vincolo obbligatorio ed è sempre revocabile.

Requisiti di validità del consenso:
a) dev’essere libero o spontaneo, cioè non determinato da violenza, errore o dolo. Può essere manifestato con qualunque mezzo: scritto, orale o tacito, cioè desunto dal comportamento dell’avente diritto, purché sussista al momento del fatto;

b) dev’essere legittimamente prestato dal titolare, o dai titolari, dell’interesse protetto.
Il consenso può altresì essere prestato dal rappresentante legale o volontario, salvo che la rappresentanza non sia incompatibile con la natura del diritto.
Il consenziente deve possedere la capacità di agire, intesa come capacità di intendere e di volere, da accertare caso per caso.

Altro elemento fondamentale richiamato dalla norma è che il consenso abbia ad oggetto dei diritti disponibili. Essi non vengono specificati dalla disposizione in oggetto e devono perciò essere dedotti dall’intero ordinamento giuridico e dalla consuetudine.
In generale si considerano disponibili i beni di interesse privato e che non presentano un’utilità pubblica. In base a ciò rientrano nella definizione: i diritti patrimoniali e gli attributi della personalità (onore, libertà morale e personale, libertà sessuale, libertà di domicilio), sempreché non si tratti di atti di disposizione contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
I diritti indisponibili vengono invece generalmente individuati in tutti gli interessi che fanno capo allo Stato, agli enti pubblici e alla famiglia. Tra essi inoltre va sicuramente citato il bene della vita.